Dipendenti trasferiti a Fermo,
il giudice riconosce il disagio

ASCOLI - Si tratta dell'indennità prevista dall'accordo del 2009 ma non erogata. Ora la Provincia di Ascoli ha deciso di fare appello dopo la sentenza sfavorevole del tribunale fermano
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Erano stati trasferiti da Ascoli a Fermo con la promessa di ottenere una “indennità di disagio speciale” sancita dall’accordo sindacale del 26 marzo 2009. Ma per ottenerla hanno dovuto fare e vincere un ricorso in tribunale. E’ la storia di tre dipendenti provinciali che ora però devono difendersi di nuovo in appello visto che la sentenza è stata appellata dagli Enti. In primo grado il giudice fermano, con sentenza del settembre scorso, ha riconosciuto a una ricorrente (Simona Pezzuoli) l’indennità di disagio speciale per sei mensilità condannando le province di Ascoli e Fermo al pagamento secondo i criteri definiti in sede di divisione (57% e 43% cadauno).

La sede della Provincia (foto Vagnoni)

In sede di ricorso, la dipendente aveva chiesto al giudice di “accertare il diritto ad ottenere il pagamento dell’ indennità di disagio speciale (una tantum) prevista al par. 4 pag. 10 dell’Accordo sindacale del 26.3.2009 ( e degli atti precedenti e successivi) di attuazione della legge n. 147/2004 da parte delle resistenti Provincia di Ascoli Piceno e Provincia di Fermo”. E quindi di “condannare le resistenti, rispettivamente nella misura del 57% per la Provincia di Ascoli Piceno e del 43% per la Provincia di Fermo, al pagamento dell’ importo e dovuto a titolo di indennità di disagio speciale per il periodo che va dal 1.7.2009 alla data del 30.6.2014, parametrato per ogni giorno di presenza al lavoro sul rimborso chilometrico (non inferiore alla misura di 1/5 del prezzo della benzina per chilometro conteggiato per il viaggio di andata e ritorno) commisurato alla distanza chilometrica effettiva tra la residenza e la nuova sede di lavoro, oltre il costo giornaliero del percorso autostradale a pagamento e oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Infine era stato chiesto, nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda, di “accertare il diritto della ricorrente a percepire l’ indennità cd. individuale residuale non volontaria – pag. 11 dell’ Accordo sindacale; o condannare le resistenti al pagamento dell’ indennità residuale calcolata sui giorni di presenza effettiva al netto di quanto eventualmente versato in acconto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. 
Altre sentenze favorevoli, appellate dalla Provincia, riguardano le dipendenti Mara Catalini e Barbara Fioravanti. In questi casi il tribunale fermano ha riconosciuto anche il rimborso dei tagliandi autostradali documentati con un limite temporale di 6 mesi.


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