Sospensione mutui per i terremotati:
firmato il protocollo con le banche

ACCORDO - Il commissario straordinario De Micheli e il direttore generali dell'Abi hanno sottoscritto un documento per le prime case distrutte dal terremoto, e per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva. Ecco cosa prevede
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Il commissario De Micheli

 

Sisma: protocollo sulla sospensione delle rate di rimborso dei mutui sugli edifici inagibili nell’area del cratere. È stato sottoscritto oggi tra il Commissario straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli e il direttore generale dell’Abi (Associazione bancaria italiana) Giovanni Sabatini. Il collegato fiscale alla Legge di stabilità 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui sia per i proprietari di prime case distrutte dagli eventi sismici, sia per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva. Inoltre, per gli immobili all’interno delle zone rosse, il termine è posticipato al 31 dicembre 2020. L’accordo definisce i piani di ammortamento dei finanziamenti a rimborso delle rate sospese. «La legge – spiega la De Micheli – prevedeva la sottoscrizione di questo accordo entro il 30 giugno 2018, ma abbiamo ritenuto di accelerare i tempi per dare maggiori certezze ai cittadini. È un ulteriore passo in avanti sulla chiarezza dei diritti riconosciuti a quanti hanno subito un grave danno a causa del terremoto». Tra i punti qualificanti dell’accordo: il prolungamento del periodo del rimborso del mutuo per un intervallo di tempo pari alla sospensione; l’applicazione di un tasso di interesse per le rate sospese sulla base di quanto previsto dal contratto; il divieto per la banca di chiedere al debitore il pagamento delle rate sospese in un’unica soluzione alla ripresa del piano di ammortamento; nel caso il soggetto finanziato abbia deciso di sospendere il pagamento della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi oltre a quelli già pagati. In caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di interruzione sono calcolati solo sulla parte non rimborsata del finanziamento. Le banche, infine, possono anche offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’accordo.


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