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Nessun Rave Party a San Marco: la Procura ridimensiona i fatti della notte del 25 aprile

ASCOLI - Il procuratore capo Umberto Monti non ha ravvisato gli estremi del reato perseguibile in ragione della nuova legge. Cinquanta persone si erano radunate nella vecchia cava: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza erano intervenuti, sequestrando materiale per la diffusione di musica ma anche alcol e droga
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Non si è trattato di un Rave Party quello che alcuni ragazzi volevano organizzare nella vecchia cava di Colle San Marco la notte dello scorso 25 aprile.

 

Il procuratore capo di Ascoli Umberto Monti

Il procuratore capo della Procura di Ascoli, Umberto Monti, subito interessato della questione, ha ridimensionato di molto la posizione degli organizzatori, affermando che non hanno adottato un comportamento perseguibile, in base alla nuova legge anti Rave (633 bis del codice penale) che recita: “Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi“.

 

Gli accertamenti portati avanti dagli agenti di Polizia (Squadra Mobile e Digos), che hanno sventato il presunto reato, coadiuvati da Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno portato la Procura a stabilire che, sì, si era trattato di un raduno di una cinquantina di persone (venti quelle identificate), ma la quantità di alcol e droga sequestrati, non erano tali da far ipotizzare ad un abuso o, addirittura, allo smercio.

 

Resta in piedi l’indagine per presunti reati di tipo amministrativo e per la violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (“I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore“).

 

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