Mancanza di autorizzazioni igienico-sanitarie per il commercio di generi alimentari ed esposizione di irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il Settore Attività Produttive del Comune di San Benedetto a disporre il divieto definitivo di prosecuzione dell’attività per un operatore commerciale ambulante di tipo alimentare. La vicenda prende il via lo scorso 25 luglio, momento in cui il titolare dell’impresa aveva inoltrato agli uffici municipali la segnalazione certificata per dare inizio alla vendita itinerante di generi alimentari su aree pubbliche.

 

Polizia locale di San Benedetto

Le successive verifiche di rito condotte dal responsabile dell’istruttoria hanno tuttavia fatto emergere fin da subito un quadro lacunoso sotto il profilo normativo. Nello specifico, l’istanza è risultata priva della notifica sanitaria, un requisito imprescindibile previsto dalle direttive europee e nazionali per chiunque intenda trattare e vendere prodotti destinati all’alimentazione.

 

Parallelamente, le opportune interrogazioni condotte sulle banche dati INPS e INAIL hanno confermato l’assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, certificazione essenziale e prescritta dalla legge regionale delle Marche per poter esercitare il commercio su area pubblica.

 

A fronte di tali inadempienze, l’amministrazione comunale era già intervenuta lo scorso 28 luglio decretando la sospensione cautelare del commercio e concedendo al titolare un termine di trenta giorni per regolarizzare la propria posizione con la presentazione delle dovute integrazioni.

 

Decorsa inutilmente la scadenza accordata senza che l’esercente abbia provveduto ad adempiere a quanto prescritto, il dirigente del settore Giuseppe Coccia ha firmato l’ordinanza definitiva di stop, disponendo la cessazione dell’attività e la contestuale rimozione degli eventuali effetti dannosi generati.

 

L’esecuzione del provvedimento e la relativa vigilanza sono state affidate al corpo di polizia municipale e al direttore del servizio Mauro Alfonsi. L’eventuale inottemperanza all’ordine municipale farà scattare l’esecuzione coattiva d’ufficio e i relativi provvedimenti sanzionatori. Resta ferma la possibilità per l’interessato di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

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