Nuova sentenza del Tar in merito alla vertenza giudiziaria che oppone, da decenni, l’amministrazione comunale e la famiglia Rosati sui cui terreni nel frattempo è stata costruita la scuola media del Paese. I giudici amministrativi di Ancona nella sentenza pubblicata il 26 settembre, infatti, hanno disposto che “il valore venale del bene cui all’art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 deve essere calcolato al momento dell’acquisizione, come ritenuto da questo Tribunale, e comprende non solo valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate”. Per l’amministrazione, ora cui profila un esborso milionario. Secondo il Tar, infatti, “il Comune dovrà effettuare una nuova (e motivata) valutazione discrezionale in ordine agli interessi in conflitto, all’esito della quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato potrà, in via alternativa, disporre la sua acquisizione”. Da pagare ci sono cifre importanti visto che in caso di acquisto, sempre il Comune “dovrà liquidare in favore del ricorrente il valore venale del bene al momento dell’emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché del 5% annuo sul valore venale (come sopra determinato) a far data dal 16 dicembre 1996 per il periodo di occupazione illegittima. L’effetto traslativo è subordinato, come per legge, all’effettivo pagamento delle somme”. Oltre alla terra, inoltre, sempre secondo i giudici “il predetto valore venale dovrà comprendere non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate (….), per cui il valore di mercato andrà determinato tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, quindi, anche dell’irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta”. Infine l’aut aut del Tar: “Ne consegue -ordinano i giudici amministrativi- dell’obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza a determinarsi nel senso dell’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta discrezionale), o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l’ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari”.
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