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Otite curata con l’omeopatia,
il giudice sul caso del bimbo morto:
«Genitori imprudenti, poteva salvarsi»

TRAGEDIA - Francesco Bonifazi era scomparso a 7 anni nel 2017, il padre e la madre sono stati condannati a tre mesi per omicidio colposo. Le motivazioni della sentenza. Il gup tira in ballo anche il comportamento del medico: per lui il processo si aprirà il 24 settembre
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Il piccolo Francesco

Camomilla, Gelsemium, Hipericum e piante antinfiammatorie, ma niente antibiotici o farmaci. E niente vaccinazioni. Questo emerge dalle motivazioni della sentenza con cui il 6 giugno i genitori di Francesco Bonifazi, il bambino di Cagli (Pesaro Urbino) morto di otite a 7 anni, sono stati condannati a 3 mesi dal gup del Tribunale di Ancona per omicidio colposo.

Ai genitori del piccolo Francesco, Mariastella Olivieri e Marco Bonifazi, veniva contestato di aver curato l’otite del bambino solo con dei rimedi omeopatici. Il piccolo era morto il 27 maggio 2017 proprio per le complicazioni dell’otite.

Nella sentenza si legge che il piccolo poteva guarire se per tempo gli fossero stati somministrati dei medicinali. Il giudice Paola Moscaroli tira in ballo anche il medico che aveva curato il bambino, Massimiliano Mecozzi, con studio a Fano (dovrà comparire il 24 settembre davanti al Tribunale di Ancona per l’avvio del processo, anche lui è accusato di omicidio colposo). Di fronte all’ascesso all’orecchio, il medico avrebbe detto ai genitori che era presagio di guarigione, sottolinea il giudice. Né si era allarmato, continua il gup Moscaroli, quando la famiglia gli aveva descritto un bambino inappetente, spesso addormentato, la febbre fissa oltre i 39 gradi, la testa dolente.

Ma nella sentenza c’è anche un giudizio duro sul comportamento dei genitori. Si parla tra l’altro di scelta «inadeguata e imprudente» dell’omeopata «come unica figura di riferimento nonostante la rigidità del professionista nell’approccio all’uso di terapie vaccinali e antibiotiche». I coniugi Bonifazi non avrebbero esercitato, continua il giudice, «vigilanza e vaglio di attendibilità dell’attività svolta dal medico». E ancora, dice il gup, «neppure la fiducia riposta nel medico, legittima e giustificata, può escludere un residuo obbligo di protezione nei confronti del minore».

 


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