L’ingresso di Palazzo Arengo
di Renato Pierantozzi
Una doccia gelata è arrivata all’Arengo dalla Corte dei Conti. Nel mirino dei magistrati contabili della sezione di controllo per le Marche è finita la relazione di fine mandato dell’ex sindaco Guido Castelli pubblicata fuori tempo massimo in base alle norme vigenti.
Guido Castelli (Foto Andrea Vagnoni)
Che prevedevano una scadenza entro il 27 marzo scorso in vista del voto amministrativo del successivo 26 maggio. Tuttavia l’atto è stato sottoscritto dall’ex sindaco Guido Castelli “soltanto” il 5 aprile, trasmesso ai revisori il 15 e pubblicata il 26, sempre di aprile, sul sito web dell’Arengo. Secondo la Corte dei Conti, “il ritardo nella pubblicazione on-line non ha consentito alla relazione di fine mandato di assolvere alle finalità di legge di garantire l’esercizio effettivo del controllo democratico dei cittadini sull’attività dell’amministrazione…”. Il Comune si è difeso sostenendo che la relazione era stata sottoscritta il 5 aprile e non il 15 di quel mese e comunque nei tempi corretti considerando poi che il nuovo sindaco era stato proclamato soltanto il 10 giugno al termine dei ballottaggio.
Secondo la Corte, invece, non bisogna considerare la data dell’ esito dello “spareggio” tra Celani e Fioravanti, ma il giorno dell’indizione delle elezioni. I magistrati hanno così deciso che il Comune dovrà comunicare alla Corte dei Conti le misure adottate per “le conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario prescritte dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 149”.
Che cosa prevede il testo? In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.
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