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Variante Areamare, il Consiglio di Stato dà ragione al costruttore

SAN BENEDETTO - Il Comune ha quattro mesi di tempo per prendere una decisione definitiva sulla questione. Decorso questo periodo, ad occuparsi della pratica sarà il Prefetto di Ascoli Piceno, opportunamente nominato commissario ad acta
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La variante Areamare

 

di Giuseppe Di Marco

 

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Areamare per la riforma della sentenza emanata a luglio dal Tar Marche sull’iter relativo alla variante urbanistica. Variante con cui il costruttore ha proposto, sei anni fa, di realizzare 18 edifici residenziali fra Via del Cacciatore, Via Mare e Via Scarlatti.

 

L’impresa aveva portato tutto al tribunale amministrativo contestando al Comune di non aver mai preso una decisione definitiva nel merito della questione, nonostante il percorso burocratico fosse già parecchio avanzato. Si ricorderà, infatti, che quattro anni fa l’Agenzia delle Entrate aveva calcolato il contributo straordinario da versare all’ente pubblico per realizzare la variante.

 

Dopo anni di stallo e di contestazioni, però, l’iter non è andato avanti, e Areamare ha deciso di far valutare tutto alla magistratura dorica. Il Tar, a luglio, metteva in chiaro che solo la giunta comunale avrebbe potuto esprimersi nel merito della questione. Adesso, però, il Consiglio di Stato ha dettato precisi vincoli temporali al Comune per decidere.

 

Il ricorso di Areamare appare fondato, scrivono i magistrati, in quanto «v’è un obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso che statuisca in ordine alle pretese della società appellante di ottenere l’approvazione della variante».

 

Inoltre va tenuto presente che, nel novembre 2020, la giunta comunale deliberava che il settore urbanistica avrebbe potuto portare avanti le pratiche delle varianti solo dopo la stesura di un documento generale di indirizzo. In conseguenza di ciò, tutti i faldoni venivano messi in stand by. Ma il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, è stato chiaro anche su questo punto: «la circostanza – recita il documento – che non sia stato dato ancora seguito alla delibera 193 del 2020, mediante la redazione del previsto documento di indirizzo indispensabile per il prosieguo dell’iter relativo alla variante ordinaria, non può valere ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento, e comunque si pone come inadempimento a un auto-vincolo che la stessa amministrazione si è data nel momento in cui ha dato avvio al procedimento in questione».

 

In definitiva, la Quarta Sezione ha assegnato «al comune di San Benedetto il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, per provvedere sull’istanza della società appellante». Decorso tale termine, verrà nominato quale commissario ad acta il prefetto di Ascoli per portare a conclusione il procedimento entro 90 giorni.


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