Caso stadio, il Tribunale di Ascoli rigetta le domande della “Powergrass”

SAN BENEDETTO - La società intentò causa nel 2021 chiedendo al Comune la parte restante del pagamento relativo al restyling del manto erboso allo stadio "Riviera". In primo grado di giudizio, la domanda avanzata è stata rigettata
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Lo stadio “Riviera delle Palme”

 

di Giuseppe Di Marco

 

Per il Tribunale di Ascoli Piceno, il Comune non deve risarcire la Powergrass, società che nel 2020 effettuò il restyling al manto erboso dello stadio “Riviera”.

 

L’azienda, a fine settembre 2021, intentò causa contro l’ente rivierasco, chiedendo la somma che ancora non aveva ricevuto a fronte dei suddetti lavori, vale a dire 446.000 euro. Secondo il privato, il Comune avrebbe dovuto farsi carico di questo pagamento, avendo approvato il progetto relativo ai lavori.

 

Il Tribunale, questa mattina, ha rigettato le domande della società e dichiarato improponibile l’azione di indebito arricchimento. «In forza dell’impegno – recita la sentenza – assunto dalla Sambenedettese con il Comune – di apportare migliorie all’impianto a propria cura e spese – ed in forza del successivo contratto di appalto intervenuto tra la Sambenedettese e la Powergrass, quest’ultima iniziava ed ultimava i lavori pattuiti».

 

Scrive la giudice Enza Foti che è «evidente come il contratto intervenuto tra la Sambenedettese e la Powergrass non possa essere qualificato quale “subappalto”, posto che a monte, il Comune, non aveva affidato alla Sambenedettese in appalto, ovvero in concessione, l’esecuzione di lavori pubblici, ma aveva esclusivamente rilasciato la concessione per la gestione funzionale dello stadio e, come da contratto e da atti di gara, autorizzato quest’ultima ad eseguire, a propria cura e spese, taluni lavori per migliorare le condizioni del bene oggetto di concessione».

 

In sostanza, l’ente non avrebbe agito da stazione appaltante, cosa che avrebbe richiesto un’apposita procedura di evidenza pubblica per scegliere il contraente.

 

«In conclusione – continua la sentenza – non avendo il Comune di San Benedetto alcun pregresso obbligo nei confronti della Powergrass, non potrebbe essere chiamato ad adempiere ad obbligazioni assunte dal concessionario nei confronti di terzi». In quanto alla domanda improponibile «è pacifico che l’attrice, al fine di recuperare il proprio credito, abbia presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Sambenedettese e del fallimento della società garante di quest’ultima per il credito di cui oggi si discute. È altresì pacifico che la Powergrass sia stata ammessa al passivo fallimentare con la conseguenza che non potrebbe invocare, oggi, l’azione sussidiaria di indebito arricchimento».


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