di Giuseppe Di Marco
Che motivazioni avrebbe dovuto dare il Consiglio comunale per rigettare la variante proposta da ProMarche? E’ la domanda cui tenterà di dare una risposta il Tar Marche, al quale è stato presentato ricorso dalla cooperativa per l’annullamento della delibera consiliare che ha respinto la proposta.
L’azienda ha impugnato la delibera in quanto non vi sarebbe stato ravvisato alcun motivo specifico alla base del rifiuto. Il ricorso veniva presentato il 10 agosto e l’udienza di merito è stata discussa nella mattina del 25 settembre. Avendo accolto l’istanza di abbreviazione dei termini, la Sezione Prima dovrebbe emanare la sentenza entro breve, probabilmente entro un paio di settimane.
Il punto da stabilire, quindi, è se il Consiglio comunale poteva esprimere un parere – di approvazione o diniego – ponendo alla base della propria decisione le motivazioni addotte nell’assise del 15 giugno e ribadite nella seduta del 3 settembre.
Il progetto presentato necessitava di una variante in altezza, ma questa non comportava alcuna modifica al carico urbanistico. La pratica, quindi, è passata attraverso lo Sportello unico per le attività produttive. In un’altra importante sentenza – quella sul ricorso intentato da Areamare – il Tar Marche ha sottolineato che l’Amministrazione comunale «come accade del resto per le cosiddette varianti Suap, oltre che per quelle “ordinarie”, conservava intatto il potere di non approvare la proposta della società ricorrente». Passaggio, questo, che in Viale De Gasperi non è passato inosservato. Per il Comune, ciò basterebbe a togliere qualsiasi dubbio sul grado di discrezionalità dell’ente.
La cooperativa basa le proprie ragioni su tutt’altro presupposto: la discussione sulla variante, in tal senso, avrebbe avuto bisogno di focus nel merito dei temi da questa suscitata, come il basso impatto ambientale o l’assenza di consumo di suolo.
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