Bolkestein
Interpretazioni contrastanti sull’ordinanza della Corte di Giustizia Europea in merito all’applicabilità della direttiva Bolkestein al comparto balneare italiano. Il 5 giugno con una ordinanza la Corte di Giustizia Europea ha risposto a due dei quattro quesiti relativi alla pregiudiziale del Giudice di Pace di Rimini, su ricorso di alcuni balneari riminesi e dell’avvocato Vincenzo Di Michele. La Corte di Giustizia ha ribadito che la direttiva Bolkestein è applicabile anche alle concessioni rilasciate prima della sua ricezione nell’ordinamento italiano (28 dicembre 2009): «Le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate» si legge nel dispositivo finale dell’ordinanza emessa in data 5 giugno.
La Corte di Giustizia ha anche risposto alla pregiudiziale del Giudice di Pace in merito al fatto che, seppur concessione di beni e non di servizi, le concessioni demaniali rientrerebbero comunque nell’applicabilità della Direttiva Bolkestein in quanto sottoposte a un regime autorizzatorio per una risorsa naturale scarsa.
Di tutt’altro tenore l’interpretazione dell’avvocato ricorrente Vincenzo De Michele, il quale ritiene l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea “difensiva” e in alcune parti “omissiva” (infatti mancano le risposte ai quesiti 3 e 4 relativi all’esclusione delle imprese turistiche dalla Bolkestein e dalle imprese che svolgono un compito pubblico come la gestione della sicurezza, della pulizia, della tutela ambientale).
Ma è sull’applicabilità alle concessioni rilasciate prima del 2009 che si concentra lo scontro. De Michele, citando altre sentenze della Corte di Giustizia Ue, ribadisce che la Bolkestein non sia applicabile alle concessioni rilasciate prima del 2010: «La società ricorrente non aveva una nuova concessione ma lo stesso titolo concessorio – ha scritto in una lunga disanima sul portale News Balneari – Per tracciare la differenza tra rinnovo del titolo concessorio dopo il 28.12.2009 (che entra nella direttiva Bolkestein) e perpetuazione cioè durata a tempo indeterminato e/o proroga legislativa (ipotesi che non entrano nel campo di applicazione della Bolkestein) la Corte di giustizia “sapientemente” richiama il punto 58 della sentenza Siib della stessa Corte Ue, che era stato invocato dal concessionario ricorrente e da quello intervenuto nell’istanza di trattazione orale della causa».
E’ appunto sulla frase rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data che si concentra l’interesse di De Michele il quale, per esclusione, scrive che le concessioni “non rinnovate” (ovvero soggette a perpetuazione o proroga legislativa) non rientrano, per esclusione, nella Bolkestein. Lo stesso De Michele, di fronte alla mancata risposta rispetto al terzo e quarto quesito, assicura che sia una forma di implicita adesione ai contenuti dello stesso.
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