Prodotti presentati come “locali” ma di altra provenienza: Carabinieri forestali sanzionano supermercati

ASCOLI - Accertata pratica commerciale ingannevole nel settore agroalimentare da parte del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf), nell’ambito delle verifiche volte alla tutela della legalità nel comparto e alla difesa dei consumatori 
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Un’attività di controllo nel settore agroalimentare ha portato all’accertamento di una pratica commerciale ingannevole in alcuni supermercati del territorio ascolano, dove prodotti alimentari confezionati venivano presentati come “locali” o “del territorio”, pur avendo in realtà un’origine geografica diversa.

 

L’operazione si inserisce nell’ambito delle verifiche svolte dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) dei Carabinieri forestali di Ascoli Piceno, impegnato nella tutela della legalità nel comparto agroalimentare e nella difesa dei consumatori.

 

Nel corso dei controlli è stata riscontrata, all’interno dei punti vendita, la presenza di un’area appositamente allestita con cartellonistica, immagini e diciture evocative del territorio locale, con richiami a Piazza del Popolo, alla città di Ascoli Piceno e alla tradizione gastronomica del luogo. In tale spazio venivano collocati prodotti contrassegnati come “Prodotto Locale” e “Prodotti del Territorio”.

 

Le successive verifiche sulla tracciabilità e rintracciabilità hanno però evidenziato che le materie prime utilizzate per la produzione provenivano da un’altra regione, così come le fasi di lavorazione e confezionamento, svolte interamente fuori dal territorio marchigiano.

 

Secondo quanto accertato, la modalità complessiva di presentazione, collocazione e promozione dei prodotti è risultata idonea a indurre in errore il consumatore medio, orientandolo verso una scelta d’acquisto che non avrebbe altrimenti compiuto.

 

La condotta integra gli estremi della violazione dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), che vieta le pratiche commerciali ingannevoli anche quando l’etichettatura formale risulti corretta. La normativa tutela infatti il consumatore rispetto all’impressione complessiva che la comunicazione commerciale è in grado di generare.

 

Per questa tipologia di illecito amministrativo l’ordinamento prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 10 milioni di euro, già contestata ai punti vendita interessati.

 

La determinazione finale dell’importo e delle modalità di pagamento spetterà all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), ai sensi dell’articolo 27 del Codice del Consumo, che valuterà la gravità della violazione e il contesto complessivo anche in base al fatturato annuo dell’azienda.


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