
Fioravanti oggi al voto (foto dalla sua pagina Facebook “Marco Fioravanti”) e Gregorio Cappelli
Scoppiano polemiche in città anche nel primo giorno di voto per il referendum confermativo sulla giustizia.
Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è andato a votare e ha documentato il fatto con un post social in cui ha fatto un chiaro riferimento a cosa ha votato, violando così, secondo l’opposizione, il silenzio elettorale previsto dalla legge e in vigore ad ogni votazione.
FIORAVANTI – «Sarà per sempre sì! – ha scritto sui social il primo cittadino, citando la celebre canzone di Sal Da Vinci vincitrice di Sanremo per far riferimento alla casella sbarrata in cabina – Votare è un diritto e un dovere civico. Buona giornata a tutti!” (potete vedere il post qui sotto, l’articolo continua dopo).
CAPPELLI – Pronta la risposta, sempre via social, di Gregorio Cappelli, Consigliere Comunale di Ascoli Bene Comune.
«Silenzio facoltativo – ha tuonato su Facebook – In pieno silenzio elettorale, vedere questo post del sindaco di Ascoli lascia davvero perplessi. Le regole valgono per tutti e il rispetto del silenzio elettorale non è una formalità anzi. É una garanzia di equilibrio, correttezza e rispetto verso i cittadini chiamati al voto. Chi ricopre ruoli pubblici ha il dovere di dare l’esempio, non di aggirare le regole. Le istituzioni si rispettano, sempre!” (qui sotto il suo post, l’articolo continua sotto).
Da segnalare che anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri e segretario della Lega Matteo Salvini, ieri, ha violato il silenzio elettorale, sempre via social (con un “SÌ” in grandi lettere maiuscole gialle su sfondo blu). Per quanto riguarda Fioravanti, invece, vedremo se deciderà di rispondere alle parole di Cappelli, magari anche al prossimo Consiglio Comunale.
IL SILENZIO ELETTORALE – Per silenzio elettorale, ricordiamo, si intende l’interruzione della campagna elettorale che si effettua in occasione di elezioni (o anche di votazioni generiche, come i appunto i referendum) per permettere all’elettore una riflessione totale, senza più pareri esterni, sul voto da esprimere.
In Italia tale silenzio, così come la campagna elettorale, è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall’art. 9, che dice che nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono vietati anche comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda. Come potrebbe essere inteso, oggi, un post sui social.
A.P.
Referendum sulla giustizia: quando si vota e cosa significano “Sì” e “No”
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