facebook rss

Strutture produttive provvisorie, ora si potranno mantenere

SISMA - La cabina di coordinamento ha raggiunto un'intesa su di un'ordinanza che fa anche slittare al 30 settembre prossimo la data entro cui demolire le strutture
...

sisma-ussita5-650x488Le strutture produttive utilizzate per far fronte ai danni subiti da imprese, agricoltori, allevatori che si sono trovati con edifici inagibili, potranno essere conservate sino a sei anni, e slitta anche la data per demolirle: ora è il 30 settembre 2024.

Le novità arrivano dalla Cabina di coordinamento sisma che ha raggiunto un’intesa su di una ordinanza legata alle strutture temporanee produttive realizzate dopo il terremoto.

Si tratta di strutture, comprese le stalle provvisorie, che hanno ospitato le attività economiche a causa dell’inagibilità degli edifici originari.

Viene data la possibilità agli imprenditori di decidere se conservare o meno queste strutture.

La data del 31 marzo, entro cui demolirle, slitta appunto al 30 settembre 2024.

La norma indica poi la possibilità, per l’imprenditore che fruisce della struttura delocalizzata e che non voglia demolirla, di fare richiesta per mantenerla per un periodo massimo di 6 anni.

Le richieste possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024 se gli interventi sull’edificio originario sono conclusi entro il 30 settembre 2024, oppure, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori qualora gli interventi sull’edificio originario non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.

Altre novità riguardano alcune possibilità aggiuntive per le attività agricole e produttive che devono ricostruire più edifici. Per le attività agricole è stata introdotta la possibilità di eseguire gli interventi sugli edifici appartenenti all’impresa in modo unitario, tramite la presentazione di un’unica domanda e l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice. L’intervento unitario è realizzabile anche in relazione a un complesso immobiliare con destinazione d’uso produttiva. In questo caso, la ricostruzione degli edifici può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del richiedente e pure con accorpamento degli stessi.

In presenza di unico titolo edilizio, è consentita la presentazione di una unica domanda con affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa.



Articoli correlati


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page


Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati




X